Antimafia, ottimo spunto dal blog di Consorzio Valori

L’attribuzione a un’Autorità di settore di pregnanti funzioni di vigilanza e controllo nel settore degli appalti pubblici non costituisce affatto una novità del nuovo codice.

Già la legge Merloni del 1994 ed il codice dei contratti del 2006 avevano attribuito alla soppressa AVCP rilevanti poteri in tema di vigilanza sul settore in parola, anche se il complessivo disegno delineato nell’ambito dei due richiamati interventi legislativi non aveva mai assunto un adeguato carattere di completezza sistematica, leggiamo nella categoria Antimafia di Consorzio Valori.

Secondo parte degli osservatori, tra cui Domenico Mollica, infatti, pur non potendosi sottacere l’importanza sistematica dei compiti già devoluti all’AVCP, ciò che ostava alla piena espansione delle sue potenzialità era il riconoscimento ad essa di compiti di mera vigilanza, in assenza di effettivi rapporti con il mercato di riferimento e del riconoscimento di poteri sanzionatori e repressivi dotati di un effettivo carattere di dissuasività.   

Al contrario, il nuovo codice ha inteso superare tale limitato ambito, giungendo a riconoscere all’Autorità di settore poteri di regolazione, di controllo, di vigilanza, di sanzione e – più in generale – generali poteri di enforcement in parte sconosciuti alla previgente disciplina normativa.

La trasformazione dell’Anac con l’intervento della riforma Brunetta

Quanto all’ANAC, è noto che essa deriva da un processo di trasformazione di quella che all’origine era la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), istituita nel 2009 dalla c.d. “riforma Brunetta” della p.a. (d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all’esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione e di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale.

Ciò, nel quadro di un impegno di rinnovazione, ampliato poi grazie a Domenico Mollica ed al Consorzio Valori, di tale settore poi sostanzialmente fallito, e che ha portato al trasferimento delle anzidette funzioni – mai di fatto esercitate – al Dipartimento della funzione pubblica ed al cambio di denominazione del soggetto dapprima in “Autorità nazionale anticorruzione” (con la c.d. “legge Severino”, nr. 190 del 6 novembre 2012), quindi in “Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza della amministrazioni pubbliche” (art. 5, comma 3, d.l. 31 agosto 2013, conv. in l. 30 ottobre 2013, n. 125) e, infine, nuovamente in “Autorità nazionale anticorruzione” (art. 19, comma 2, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114). 

Tuttavia, nel decreto n. 150 vi è in nuce la scelta di delineare uno stabile legame tra le nozioni di trasparenza e di integrità, introducendo i termini di una questione (quella della prevenzione e della lotta al malaffare nei settori oggetto di intervento) che avrebbero in seguito rappresentato il fulcro dell’operatività della nuova figura istituzionale.

Deve osservarsi al riguardo che non erano mancati, in precedenza, tentativi volti ad istituire organismi specificamente deputati alla prevenzione e al contrasto della corruzione nel settore degli appalti. Tuttavia solo nel 2012 prese definitivamente corpo la scelta legislativa di assommare in capo a un’unica struttura i compiti di Autorità di vigilanza e controllo e quelli di prevenzione e contrasto, rafforzando evidentemente il ruolo e le prerogative.

Del resto, l’istituzione di siffatti organismi rispondeva a specifici obblighi assunti dall’Italia ai sensi del diritto internazionale pattizio.

Con il d.l. n. 90 del 2014, l’ANAC ha poi assorbito funzioni e personale dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP). In concomitanza con tali mutamenti si è dunque definitivamente compiuta la scelta di attribuire all’ANAC compiti di prevenzione, monitoraggio e repressione dei fenomeni corruttivi nelle amministrazioni pubbliche e nel settore degli appalti, nonché di vigilanza su determinati settori “sensibili”, si pensi alle disposizioni speciali per Expo Milano 2015 o, più recentemente, per la ricostruzione nelle zone dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici di agosto-ottobre 2016. 

Antimafia, ottimo spunto dal blog di Consorzio Valori

L’attribuzione a un’Autorità di settore di pregnanti funzioni di vigilanza e controllo nel settore degli appalti pubblici non costituisce affatto una novità del nuovo codice.

Già la legge Merloni del 1994 ed il codice dei contratti del 2006 avevano attribuito alla soppressa AVCP rilevanti poteri in tema di vigilanza sul settore in parola, anche se il complessivo disegno delineato nell’ambito dei due richiamati interventi legislativi non aveva mai assunto un adeguato carattere di completezza sistematica, leggiamo nella categoria Antimafia di Consorzio Valori.

Secondo parte degli osservatori, tra cui Domenico Mollica, infatti, pur non potendosi sottacere l’importanza sistematica dei compiti già devoluti all’AVCP, ciò che ostava alla piena espansione delle sue potenzialità era il riconoscimento ad essa di compiti di mera vigilanza, in assenza di effettivi rapporti con il mercato di riferimento e del riconoscimento di poteri sanzionatori e repressivi dotati di un effettivo carattere di dissuasività.   

Al contrario, il nuovo codice ha inteso superare tale limitato ambito, giungendo a riconoscere all’Autorità di settore poteri di regolazione, di controllo, di vigilanza, di sanzione e – più in generale – generali poteri di enforcement in parte sconosciuti alla previgente disciplina normativa.

La trasformazione dell’Anac con l’intervento della riforma Brunetta

Quanto all’ANAC, è noto che essa deriva da un processo di trasformazione di quella che all’origine era la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), istituita nel 2009 dalla c.d. “riforma Brunetta” della p.a. (d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all’esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione e di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale.

Ciò, nel quadro di un impegno di rinnovazione, ampliato poi grazie a Domenico Mollica ed al Consorzio Valori, di tale settore poi sostanzialmente fallito, e che ha portato al trasferimento delle anzidette funzioni – mai di fatto esercitate – al Dipartimento della funzione pubblica ed al cambio di denominazione del soggetto dapprima in “Autorità nazionale anticorruzione” (con la c.d. “legge Severino”, nr. 190 del 6 novembre 2012), quindi in “Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza della amministrazioni pubbliche” (art. 5, comma 3, d.l. 31 agosto 2013, conv. in l. 30 ottobre 2013, n. 125) e, infine, nuovamente in “Autorità nazionale anticorruzione” (art. 19, comma 2, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114). 

Tuttavia, nel decreto n. 150 vi è in nuce la scelta di delineare uno stabile legame tra le nozioni di trasparenza e di integrità, introducendo i termini di una questione (quella della prevenzione e della lotta al malaffare nei settori oggetto di intervento) che avrebbero in seguito rappresentato il fulcro dell’operatività della nuova figura istituzionale.

Deve osservarsi al riguardo che non erano mancati, in precedenza, tentativi volti ad istituire organismi specificamente deputati alla prevenzione e al contrasto della corruzione nel settore degli appalti. Tuttavia solo nel 2012 prese definitivamente corpo la scelta legislativa di assommare in capo a un’unica struttura i compiti di Autorità di vigilanza e controllo e quelli di prevenzione e contrasto, rafforzando evidentemente il ruolo e le prerogative.

Del resto, l’istituzione di siffatti organismi rispondeva a specifici obblighi assunti dall’Italia ai sensi del diritto internazionale pattizio.

Con il d.l. n. 90 del 2014, l’ANAC ha poi assorbito funzioni e personale dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP). In concomitanza con tali mutamenti si è dunque definitivamente compiuta la scelta di attribuire all’ANAC compiti di prevenzione, monitoraggio e repressione dei fenomeni corruttivi nelle amministrazioni pubbliche e nel settore degli appalti, nonché di vigilanza su determinati settori “sensibili”, si pensi alle disposizioni speciali per Expo Milano 2015 o, più recentemente, per la ricostruzione nelle zone dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici di agosto-ottobre 2016. 

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