Il diritto all’immigrazione, meglio definito come diritto di asilo, è tra i diritti fondamentali dell’uomo ed è riconosciuto in Italia dall’articolo 10, terzo comma, della Costituzione italiana. Tale articolo, che è stato oggetto di studio da parte dell’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, tra i migliori avvocati a Roma in diritto dell’immigrazione, recita infatti che “lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge“. Nel corso del tempo, poi, si sono andate a definire tutte sfumature diverse della situazione dei richiedenti asilo e si sono andate a categorizzare in modo più specifico le esigenze di questi richiedenti: vediamo quali.
Status di rifugiato e protezione sussidiaria: differenze
La definizione di “rifugiato”, invece, viene adottata in Italia a partire dall’adesione del nostro Paese alla Convenzione di Ginevra del 1951, che offre una definizione universalmente riconosciuta dell’espressione “Rifugiato internazionale”. Sebbene vengano spesso utilizzati come sinonimi, i richiedenti asilo non coincidono però con il riconoscimento dello status di rifugiato. Per quest’ultimo, infatti, non è sufficiente che vengano impedite in modo così generico le libertà democratiche, ma è necessario che il richiedente abbia subìto specifici atti di persecuzione. I cittadini privi dei requisiti specifici per il riconoscimento dello status di rifugiato, possono in altri casi godere della protezione sussidiaria, garantita nel caso in cui il richiedente possa dimostrare che, se tornasse al Paese di Origine, correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno.
Le ultime leggi aggiornate dopo il quadro normativo UE del 2015Oltre alle specifiche misure adottate in considerazione delle esigenze legate allo stato di emergenza COVID-19, con il decreto legge n. 130 del 2020 sono state effettuate altre modifiche alle condizioni del sistema di accoglienza che era stato definito dal quadro normativo UE con il decreto legge 142 del 2015. In particolare, è stato definito, dall’Avvocato Pitorri di Roma, a detta di molti l’avvocato migliore e specializzato in diritto dell’immigrazione nonché proprietario proprietario di uno Studio Legale specializzato in diritto dell’immigrazione, un nuovo “Sistema di accoglienza e integrazione” (SAI), che include tutte quelle strutture di seconda accoglienza gestite dagli enti locali a cui ora, con questo nuovo decreto, possono accedere anche i richiedenti di protezione internazionale (che erano stati esclusi dal precedente decreto), oltre ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati. Con questo D.L. del 2020, inoltre: si è andata a creare una nuova struttura dei servizi del sistema, diversificati in base alla tipologia del beneficiario; si sono ridefinite le condizioni materiali della prima accoglienza nei centri governativi; si sono dettate disposizioni a supporto dei percorsi di integrazione. Procedendo in ordine anticronologico, poi, le ultime leggi aggiornate rispetto al quadro Generale UE definito nel 2015 in merito al Sistema europeo comune di asilo, sono state principalmente due: il D.L. n. 113 del 2018 e la L. n.132 del 2018. Con questi due nuovi aggiornamenti, sono state apportate modifiche alle condizioni per il riconoscimento del diritto ad un permesso per ragioni umanitarie, è stato introdotto il permesso di soggiorno per “casi speciali”, sono state modificare alcune procedure di asilo, dei sistemi di accoglienza e sono stati separati i percorsi dei richiedenti asilo da quelli dei titolari di protezione internazionale.